PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle vedove dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria con assegno di superinvalidità è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E o riferiti alla medesima tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui in vita fruiva il grande invalido.
      2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 compete purché le vedove abbiano convissuto con i danti causa e abbiano loro prestato assistenza.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.